Risoluzione del Contratto a Termine

Il contratto di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni) si risolve :
– per scadenza del termine, originario o successivamente prorogato, legittimamente pattuito nel contratto individuale di lavoro: il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà delle parti e non occorre neppure il preavviso, poiché le parti sono già consapevoli che il rapporto è destinato ad estinguersi con la scadenza del termine;
– prima della scadenza del termine, per licenziamento/dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, risoluzione per mutuo consenso, ovvero qualora ricorrano le altre ipotesi di risoluzione legale del contratto previste dagli artt. 1453 e ss cod. civ., con particolare riguardo all’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Licenziamento. Prima della scadenza del termine, in presenza di una condotta del lavoratore di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto a tempo determinato, senza essere tenuto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso (c.d. licenziamento per giusta causa: art. 2119 cod. civ.). Nell’ipotesi in cui, a seguito di presentazione di ricorso giudiziale da parte del prestatore di lavoro, il giudice accerti l’inesistenza di una giusta causa di licenziamento (recesso ante tempus del datore di lavoro non giustificato), si applica la disciplina ordinaria del codice civile in tema di inadempimento contrattuale, con diritto del lavoratore a termine al solo risarcimento del danno, da parametrarsi alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto, con esclusione dei compensi di natura occasionale o risarcitoria. Al lavoratore a termine è, comunque, applicabile la tutela reale speciale di cui all’art. 18 Stat. Lav., come modificato dall’art. 1, co. 42, L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma lavoro, nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, per causa di matrimonio,; nel periodo di interdizione dal lavoro per maternità, per motivo illecito determinante; comunque nullo (art. 4, L. n. 604/1966) o dichiarato inefficace perché intimato in forma orale (art. 2, L. n. 604/1966).

Dimissioni. Come nel caso del recesso del datore di lavoro, anche il lavoratore può legittimamente recedere, prima della scadenza del termine, dal contratto per giusta causa, in presenza di comportamenti del datore di lavoro che impediscono la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro. Per dettagli è possibile vedere questa guida sulle dimissioni per giusta causa. Nell’ipotesi di anticipata risoluzione del contratto a termine dovuta a dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinato in misura pari all’ammontare delle retribuzioni che allo stesso sarebbero spettate sino alla scadenza del contratto stesso. Qualora, in sede giudiziale, il giudice non riconosca l’esistenza di una giusta causa di dimissioni tale da legittimare la risoluzione anticipata dal contratto a termine, il lavoratore è tenuto a risarcire al datore di lavoro i danni subiti, tenendo conto di diversi fattori, quali, per esempio, le spese sostenute per la ricerca di un sostituto o le spese inutilmente sopportate per la formazione del lavoratore dimissionario.

Risoluzione consensuale e per mutuo consenso. Prima della scadenza del termine, il contratto di lavoro può cessare per risoluzione consensuale (ai sensi dell’art. 1372 cod. civ.) ovvero per mutuo consenso[11], sulla base di comportamenti o dichiarazioni esplicite delle parti o fatti concludenti, intendendosi per tali comportamenti significativi tenuti dalle parti, coerenti con una situazione giuridica di inesistenza del rapporto e tali da evidenziare una chiara e certa volontà delle parti stesse di porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (quali, ad. es., l’accettazione incondizionata del T.F.R. e di tutte le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, la mancanza di iniziative del lavoratore sintomatiche del suo interesse al ripristino del rapporto di lavoro, in primis, l’assenza di solleciti o la messa in mora dell’ex datore di lavoro ai fini della ripresa della prestazione, lo svolgimento di attività lavorativa presso altri datori di lavoro in una diversa sede, l’iscrizione presso il Centro per l’impiego).
La questione della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato per mutuo consenso aveva progressivamente assunto una significativa rilevanza in assenza della previsione legislativa di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria del lavoratore volta alla trasformazione del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato. La questione risulta in parte superata a seguito dell’introduzione dell’art. 32, co. 3, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183 , come modificato dall’art. 1, co. 11, L. n. 92/2012, che fissa un termine decadenziale (60 giorni) entro il quale far valere in sede giudiziaria il diritto del lavoratore alla “conversione” del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il contratto a tempo determinato può risolversi prima della scadenza del termine anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.).

Comunicazione ai Centri per l’impiego. Tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, intervenute prima della scadenza del termine, devono essere comunicate, a cura del datore di lavoro, entro 5 giorni, al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

Convalida. Per l’efficacia delle dimissioni e/o della risoluzione consensuale del rapporto, anche per i lavoratori a termine deve essere seguita la speciale procedura di convalida/conferma di cui all’art. 4, co. 17-22, L. n. 92/2012.