Come Funzionano Società per Azioni

La società per azioni (S.p.A.), disciplinata nel Codice Civile dall’art. 2325 e seguenti, è una società di capitali dotata di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, che risulta essere completamente distinto da quello dei soci, la cui responsabilità è limitata al capitale sottoscritto.

La costituzione di una S.p.A. può avvenire per contratto associativo tra due o più persone (sia fisiche che giuridiche) o per atto unilaterale, nel caso di società unipersonale, avente cioè un unico socio.

L’atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico e indicare, come previsto dall’art. 2328 del c.c.:

il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra di essi hanno la rappresentanza della società;
il numero dei componenti il collegio sindacale;
la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società;
la durata della società, ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto, contenete le norme che regolano il funzionamento della società, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

Il capitale sociale della S.p.A. è suddiviso in titoli denominati azioni. Condizione indispensabile per la costituzione della società è che il capitale venga integralmente sottoscritto.

La sottoscrizione delle azioni può avvenire secondo due modalità:

simultanea, quando il contratto viene stipulato alla presenza di un pubblico ufficiale e di tutti i soci fondatori;
pubblica, quando i promotori danno pubblicità alla possibilità di sottoscrivere le azioni della società e solo successivamente alla sottoscrizione di tutte le quote si convoca l’assemblea dei sottoscrittori per la stipulazione dell’atto costitutivo.

Entro 20 giorni dalla stipula il notaio provvede a depositare l’atto costitutivo presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, richiedendo contestualmente l’iscrizione della società al registro stesso. L’iscrizione conferisce personalità giuridica alla società.

Il capitale sociale minimo previsto è pari a € 120.000,00: al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato in denaro almeno il 25% dei conferimenti, eccezion fatta per la S.p.A. unipersonale, per la quale è richiesto il versamento del loro intero ammontare. Sono ammessi conferimenti (art. 2342 c.c.) in denaro, in natura e di crediti, mentre sono esclusi i conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d’opera o di servizi. I conferimenti in natura devono essere sottoposti a perizia di un ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale ove la società ha sede e devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione.

Le azioni che costituiscono il capitale sociale rappresentano la partecipazione alla società ed incorporano l’insieme dei diritti connessi allo status di socio. Tali diritti, a seconda del tipo di azione, possono essere amministrativi (es. di voto, di partecipazione alle assemblee, di consultazione dei libri sociali) e/o patrimoniali (es. all’utile, alla liquidazione della quota).

Ferma restando la presenza dell’assemblea dei soci, seppur con ruoli e competenze significativamente differenti a seconda dell’opzione prescelta, il codice civile prevede per le S.p.A. tre sistemi di amministrazione e controllo (art. 2380 c.c.):

il sistema tradizionale, automaticamente adottato in mancanza di diverse disposizioni statutarie, si caratterizza per la presenza di un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o pluripersonale (consiglio di amministrazione che opera collegialmente) e di un organo di controllo che vigila sulla legalità e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale, entrambi eletti dall’assemblea dei soci;
il sistema dualistico, fondato sulla compresenza di due organi collegiali, il consiglio di gestione, cui è affidata in via esclusiva la gestione, ed il consiglio di sorveglianza, con competenze analoghe al collegio sindacale del sistema tradizionale e competenze sostitutive di alcune attribuzioni che nel sistema tradizionale appartengono all’assemblea dei soci (es. approvazione del bilancio d’esercizio e di nomina degli amministratori). L’assemblea nomina i membri del consiglio di sorveglianza, che a loro volta nominano i membri del consiglio di gestione;
il sistema monistico, basato su un consiglio di amministrazione (è esclusa la possibilità dell’amministratore unico), cui è affidata in via esclusiva la gestione, che nomina al suo interno un comitato per il controllo sulla gestione, organo che sostituisce il collegio sindacale.

Lo scioglimento della società per azioni avviene per una delle cause contemplate nell’art. 2484 del Codice Civile:
decorso del termine;
conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea;
riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, fatte salve le possibilità della trasformazione della società e della reintegrazione del capitale sociale;
impossibilità di liquidare la quota del socio recedente;
deliberazione dell’assemblea;
altre cause determinate dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge;
fallimento;
provvedimento dell’autorità governativa.

Molto interessante.