Se si dispone di un’ingente somma di denaro è possibile valutare la possibilità di impiegare questo importo per estinguere anticipatamente il proprio mutuo.
Le estinzioni anticipate possono essere di due tipi : estinzione anticipata totale e parziale.
L’estinzione anticipata parziale è utile nei casi in cui si disponga di una limitata somma di denaro e si decida di utilizzarla per decurtare parzialmente il debito residuo del proprio mutuo.Così facendo si ottiene un notevole risparmio perchè nel momento in cui la banca incassa l’importo il piano d’ammortamento originario viene rimodulato stornando in corrispondenza ad ogni rata la quota interessi relativa.
Di norma le banche, a fronte dell’estinzione anticipata parziale, mantengono la stessa durata del piano d’ammortamento diminuendo l’importo della rata.Alcune banche offrono la possibilità di mantenere la rata costante e abbreviare la durata del piano d’ammortamento.
L’estinzione anticipata parziale è meno regolamentata rispetto a quella totale, per questo motivo è bene utilizzare alcune accortezze.
E’ sempre importante, prima di effettuare il bonifico dell’importo che si ha intenzione di versare, informare delle proprie intenzioni la propria banca, sia oralmente ma soprattutto tramite lettera scritta (meglio sempre utilizzare raccomandata A/R.Questo perchè diversamente c’è il rischio che la banca utilizzi l’importo non a decurtazione degli interessi futuri ma registrando l’importo come pagamenti futuri.Per l’estinzione anticipata parziale non è prevista penale.
L’estinzione anticipata totale di un mutuo invece permette di concludere il contratto di mutuo con conseguente estinzione dell’ipoteca, ovviamente anche in questo caso si trae vantaggio dalla decurtazione dal piano d’ammortamento degli interessi futuri.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda le penali d’estinzione, che sono state rigidamente regolamentate dal Decreto Legge n 7 del 31 gennaio 2007 (detto anche Decreto Bersani che è stato poi convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007).
Il decreto stabilisce che nessuna penale può essere applicata nel caso il finanziamento venga richiesto da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economiche e professionali,se il muto è stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 in avanti.
Lo stesso decreto fissa inoltre un limite per le penali applicabili ai mutui richiesti prima di tale data.La penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione.
Per i Mutui a tasso variabile :
Prima del terz’ultimo anno: 0,50%
Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
Negli ultimi due anni: nessuna
Per i mutui a tasso fisso stipulato dal 1 gennaio 2001 :
Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
Negli ultimi due anni: nessuna
Verificate sempre che le banche rispettino questi requisiti.